ART.1 - DENOMINAZIONE
1.1 E' costituita la "ASSOCIAZIONE CHILDREN IN CRISIS ITALY - ETS".
Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.2 L’Associazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Associazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.
ART. 2 - SEDE E DURATA
2.1 L'Associazione ha sede in Milano e durata illimitata.
2.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 8 del presente statuto. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente nei tempi e con le modalità di volta in volta prescritte.
2.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all’estero.
ART.3 - SCOPO E ATTIVITA’
3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
In particolare la Associazione ha come finalità l'assistenza in qualsiasi parte del mondo alle persone, principalmente i minori di età, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale, credo religioso o nazionalità.
3.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Associazione opera nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), i), l), u), r), z), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:
- promuovere e realizzare iniziative e progetti di educazione e istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa volte, in particolare, ad offrire opportunità d'istruzione necessarie a migliorare le condizioni di vita principalmente dei minori di età e delle donne in difficoltà;
- offrire assistenza ai minori e ai giovani al fine di garantirgli un percorso scolastico e - anche attraverso la realizzazione di strutture scolastiche – e l’inserimento nel mondo del lavoro;
- favorire l’integrazione sociale degli stranieri e delle persone in stato di bisogno;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- realizzare e promuovere iniziative e progetti di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- fornire informazioni e istruzione specialistica per la preparazione e addestramento di personale volontario o retribuito destinato alla supervisione o all'assistenza dei progetti in Italia o nel resto del mondo.
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata qualora destinabili a fini assistenziali, educativi e di formazione extra-scolastica.
3.3 Per realizzare gli obiettivi statutari, l’associazione potrà:
- svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di “fund raising” al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;
- partecipare a progetti con enti governativi, enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività istituzionali di beneficienza o comunque relativi alle finalità di assistenza;
- promuovere corsi, riunioni, conferenze o incontri finalizzati allo scopo statutario;
- promuovere azioni atte ad informare il pubblico della necessità di volontariato per garantire dignità e un'accettabile qualità della vita ai minori bisognosi;
- raccogliere e rendere disponibili al pubblico libri, monografie, studi, filmati, diapositive, cassette audio/video e ogni materiale di documentazione;
- prendere in affitto, acquistare o ricevere in prestito e uso in proprietà o in leasing fabbricati o locali ad uso ufficio, abitazione o altri destinati alla realizzazione degli scopi statutari, ed ugualmente per gli stessi fini concedere in affitto, dare in prestito ed uso o vendere fabbricati o locali di proprietà dell'associazione; ed ugualmente curarne la manutenzione, ristrutturare, modificare ed arredare in maniera opportuna uffici e centri di assistenza che l'associazione gestirà per il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari;
- collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo al proprio;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine nell’interesse esclusivo dell’associazione, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare, purché ciò non costituisca un onere economico tale da mettere in pericolo il patrimonio dell’ente, convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
- l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; in tali casi allegherà il bilancio di tali enti al proprio.
3.4 La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Associazione.
3.5 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione . La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. L’Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 4 - ASSOCIATI
4.1 Possono divenire associati sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividono le finalità dell’ente e si impegnino a partecipare alla vita dell’Associazione.
4.2 A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata e comunque l’espressa accettazione del presente statuto. La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono in difformità alle finalità che si prefigge l’Associazione.
4.3 Il Consiglio di amministrazione decide sull’ammissione dei nuovi associati che viene comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione.
4.4 In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato il diniego con l’indicazione delle motivazioni. L’interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.
4.5 Al momento dell’ammissione l’associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale. I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.
4.6 L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell’associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o “una tantum”. I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Associazione ed a partecipare alle relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto.
4.7 La qualità di associato si perde per dimissioni, decesso, estinzione.
4.8 Le dimissioni sono consentite a qualsiasi associato in ogni momento; in questo caso la dichiarazione di recesso da parte dell’associato deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima o saranno considerati associati anche per l’anno successivo, e obbligati al pagamento della quota associativa.
4.9 Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, gli associati che:
a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione;
c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante telegramma, telefax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione o all’Organo di controllo se nominato.
4.10 L'Associazione assicura la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.
4.11 Gli associati hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 12.2, nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.
4.12 Gli Associati hanno il dovere di:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei associati onorari;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
ART. 5 – PATRIMONIO E ENTRATE
5.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito
a. dal fondo di dotazione;
b. dai beni mobili di qualsiasi natura e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ed espressamente destinati a patrimonio;
c. dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
a. dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali avanzi di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
b. da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
c. da ogni altra entrata, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, espressamente destinate patrimonio ad opera di chiunque effettuate purché l’accettazione di tali attribuzioni sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione;
5.2 La Associazione finanzia le proprie attività con:
a. donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
b. contributi attribuiti dall’Unione Europea; dallo Stato; da Enti Territoriali; Enti Pubblici; persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, senza espressa destinazione al patrimonio;
c. I proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
d. i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e. ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.
f. Le quote annuali e eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli Associati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in relazione alle necessità ed al funzionamento della Associazione;
5.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.4 E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 6 - ORGANI SOCIALI
6.1 Sono organi dell'associazione:
a) Il Presidente e il Vice Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l'Assemblea degli associati;
d) l’Organo di Controllo, se nominato.
ART. 7 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
7.1 Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti ai fini statutari.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza. Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'assemblea tra i propri associati. Esso dura in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. Nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente.
8.2 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi membri da esso nominati parte delle proprie attribuzioni.
8.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell’Associazione e per l’esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che lo nomina.
8.4 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all’Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.
8.5 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea degli associati per deliberare in ordine alla proposta di nuova nomina.
8.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi, fra gli altri, quelli di:
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei nuovi associati;
- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea sull'attività svolta;
- stabilire la quota associativa annuale;
- predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- , delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contribuzioni varie, sull'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili, nonché sulla sottoscrizione di contratti di mutuo, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali e di fidejussioni;
- deliberare, in ordine alla definizione delle attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi su ogni questione di interesse rilevante per l'Associazione.
8.7 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.
8.8 Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all’Associazione, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio di Amministrazione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo punto 8.9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.
8.9 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8.10 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8.11 Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro del Consiglio nominato come loro sostituto. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
9.1 L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.
9.2 L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo. L’assemblea è inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
9.3 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all’Associazione, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione. e può prevedere che l’assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo punto 9.4.
9.3 L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.
Essa potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell’Unione europea nonché in Svizzera.
9.4 Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9.5 Ogni associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli associati. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
9.6 L'assemblea:
a. nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione;
b. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approva il bilancio;
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e. delibera sull'esclusione degli associati ai sensi del precedente articolo 4.9;
f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
9.8 L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.
9.9 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati i proprio o per delega e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
10.1 L’Assemblea degli associati nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora, in ogni caso, ne ravvisi l’opportunità.
10.2 L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e i suoi componenti possono essere rinominati.
10.3 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
10.5 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10.6 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
10.7 I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili.
ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
11.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
11.2 Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero qualora ricorrano particolari esigenze, tra le quali in particolare la redazione del bilancio sociale, nel maggior termine di 180 giorni, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso.
11.3 Il bilancio consuntivo è redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e in esso è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
11.4 Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea unitamente al bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11.5 I bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale sono depositati nel Registro Unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
12.1 Dovranno essere tenuti con le modalità previste per legge a cura dei rispettivi organi responsabili:
a) il libro dei verbali delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
b) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
c) il libro dei verbali delle riunioni dell'organo di controllo, se nominato;
d) il libro degli associati;
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione;
f) tutti quegli altri libri prescritti dalla normativa civilistica e fiscale vigente e futura.
12.2 Tutti i summenzionati libri saranno tenuti presso la sede della Associazione, dove saranno a disposizione degli associati, che potranno consultarli previa richiesta scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 7 giorni con eccezione del libro di cui alla lettera c) che è tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.
ART. 13 - SCIOGLIMENTO
13.1 L’Assemblea degli associati deliberà lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Con la stessa delibera si procederà alla messa in liquidazione ed alla nomina di uno o più liquidatori.
13.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dall’Assemblea.
ART. 14 - RINVIO
14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.