ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la "ASSOCIAZIONE CHILDREN IN CRISIS ITALY - ONLUS".
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997, l’organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici. L’Associazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Associazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Milano e durata illimitata.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 8 del presente statuto.
Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente nei tempi e con le modalità di volta in volta prescritte.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all’estero.

ART.3 - SCOPI E ATTIVITA’

L'Associazione non ha fini di lucro, ha come finalità l'assistenza in qualsiasi parte del mondo alle persone, principalmente i minori di età, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale, credo religioso o nazionalità e svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione a favore di soggetti svantaggiati per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si inibisce lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle proprie.
Per realizzare gli obiettivi statutari l'associazione intende:

-   fare beneficenza in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza fini di lucro svolgono attività di sostegno nei confronti di questi soggetti per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con  utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale;

-   offrire opportunità d'istruzione e formazione necessarie per migliorare le condizioni di vita principalmente dei minori di età nei paesi in via di sviluppo anche attraverso la realizzazione di scuole, strutture educative, erogazione di borse di studio;

-   promuovere azioni atte a garantire dignità e un'accettabile qualità della vita a soggetti in difficoltà e a salvaguardia della vita umana, anche mediante campagne, seminari, corsi, manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

nonché in via connessa ai sensi e nei limiti di cui all’art.10, comma 5 del D.Lgs. 460/97:

a)      fornire informazioni e istruzione specialistica per la preparazione e addestramento di personale volontario o retribuito destinato alla supervisione o all'assistenza dei progetti in Italia o nel resto del mondo;

b)     promuovere riunioni, conferenze o incontri finalizzati allo scopo statutario;

c)      partecipare a progetti con enti governativi, enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività istituzionali di beneficienza, gestione o comunque relativi alle finalità di assistenza;

d)     promuovere azioni atte ad informare il pubblico della necessità di volontariato per garantire dignità e un'accettabile qualità della vita ai minori bisognosi;

e)      raccogliere e rendere disponibili al pubblico libri, monografie, studi, filmati, diapositive, cassette audio/video e ogni materiale di documentazione;

f)       prendere in affitto, acquistare o ricevere in prestito e uso in proprietà o in leasing fabbricati o locali ad uso ufficio, abitazione o altri destinati alla realizzazione degli scopi statutari, ed ugualmente per gli stessi fini concedere in affitto, dare in prestito ed uso o vendere fabbricati o locali di proprietà dell'associazione; ed ugualmente curarne la manutenzione, ristrutturare, modificare ed arredare in maniera opportuna uffici e centri di assistenza che l'associazione gestirà per il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari;

g)     collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

h)     collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio

i)       stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine nell’interesse esclusivo dell’associazione, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

j)       amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

k)     stipulare, purché ciò non costituisca un onere economico tale da mettere in pericolo il patrimonio dell’ente, convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

l)       partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti nel rispetto dei limiti derivanti dalla qualifica onlus; in tali casi allegherà il bilancio di tali enti al proprio.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate e riconducibili ai settori di attività Onlus di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97 ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 - ASSOCIATI

Possono divenire associati sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividono le finalità dell’ente e si impegnino a partecipare alla vita dell’Associazione.
La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all’art. 10 comma 10 del D. Lgs. n. 460/1997 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un’influenza dominante nelle determinazioni dell’associazione.
A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata e comunque l’espressa accettazione del presente statuto. La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge l’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione decide sull’ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio di amministrazione è tenuto a rendere nota la motivazione all’interessato. Al momento dell’ammissione l’associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale.
I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell’associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o “una tantum”.
I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Associazione ed a partecipare alle relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto. La qualità di associato si perde per dimissioni, decesso, estinzione. Le dimissioni sono consentite a qualsiasi associato in ogni momento; in questo caso la dichiarazione di recesso da parte del associato deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima o saranno considerati associati anche per l’anno successivo, e obbligati al pagamento della quota associativa.
Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, gli associati che:

a)  risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;

b)  svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione;

c)  non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante telegramma, telefax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione.
L'Associazione assicura la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo il rimborso delle spese sostenute che siano autorizzate e debitamente documentate.

ART. 5 - PATRIMONIO 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito

a.            dal fondo di dotazione;

b.           dai beni mobili di qualsiasi natura e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ed espressamente destinati a patrimonio;

c.            dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d.           dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali avanzi di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e.            da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

f.            da ogni altra entrata, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, espressamente destinate patrimonio ad opera di chiunque effettuate purché l’accettazione di tali attribuzioni sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione;

L’Associazione finanzia le proprie attività con:

a.      donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

b.       contributi attribuiti dall’Unione Europea; dallo Stato; da Enti Territoriali; Enti Pubblici; persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, senza espressa destinazione al patrimonio;

c.       entrate da attività istituzionali e da eventuali attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali nei limiti di cui all’art. 10 del d.lgs.  460/97

d.       quote annuali e eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli Associati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in relazione alle necessità ed al funzionamento della Associazione;

e.      ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al patrimonio compatibile con le finalità dell’associazione e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L’ Associazione non distribuirà, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di  altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.
La concessione in uso e/o in usufrutto all’Associazione di beni mobili o immobili di qualsiasi natura è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso e/o al diritto di usufrutto non entra a far parte del patrimonio della Associazione.
In ogni caso, i beni mobili o immobili di qualsiasi natura, eventualmente concessi in uso e/o in usufrutto alla Associazione, rientrano in disponibilità dei concedenti (nudi proprietari) allo scadere del termine di durata previsto dalle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Associazione. 

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

a) Il Presidente e il Vice Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Assemblea degli associati;

e) il Revisore legale dei conti

f) l’Organo di Controllo, se nominato.

ART. 7 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio di amministrazione, ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti ai fini statutari.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza. Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'assemblea. Esso dura in carica per tre anni. Nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi membri da esso nominati parte delle proprie attribuzioni.
Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell’Associazione e per l’esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che lo nomina.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti di cui al comma successivo, e gli altri Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Nel caso di cui al comma precedente, l’eventuale numero dei membri cooptati non potrà, tuttavia, essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei membri del Consiglio di amministrazione e tali cooptazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea degli associati nella prima seduta utile della stessa. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea degli associati per deliberare in ordine alla proposta di nuova nomina.
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera sull'ammissione ed esclusione dei nuovi associati, formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea sull'attività svolta, stabilisce la quota associativa annuale, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, contribuzioni varie, l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili, nonché la sottoscrizione di contratti di mutuo, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali e di fidejussioni. Delibera, infine, su ogni questione di interesse rilevante per l'associazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.
Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a)      che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)     che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c)      che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro del Consiglio nominato come loro sostituto. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di Controllo.
L’Assemblea è inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.
Essa potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell’Unione Europea nonché in Svizzera.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a)  che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b)  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c)  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli associati.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea:
a.        nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione;
b.       può nominare il collegio dei probiviri;
c.        nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d.       approva il bilancio;
e.        delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f.        delibera sull'esclusione degli associati,
g.       delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h.       approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i.         delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j.         delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione in presenza della metà più uno degli associati aventi diritto; sarà comunque valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e deciderà a maggioranza degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

I membri del Collegio dei Probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di intervenire con competenza esclusiva in caso di controversie che dovessero sorgere all’interno dell’Associazione, o in caso di contestazione di addebiti, inadempienze o responsabilità inerenti al rapporto associativo, o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscarne il nome. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO REVISORE LEGALE DEI CONTI

L’Assemblea degli associati nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ovvero qualora, in ogni caso, ne ravvisi l’opportunità.
L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e i suoi componenti possono essere rinominati.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di solidarietà sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La revisione legale dei conti è obbligatoria. Può essere attribuita, all’Organo di Controllo se nominato, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro ai fini della revisione legale.
I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee degli Associati e devono essere convocati.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero qualora ricorrano particolari esigenze, tra le quali in particolare la redazione del bilancio sociale, nel maggior termine di 180 giorni, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso.
Qualora obbligatorio per legge, il Consiglio di amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea unitamente al bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Dovranno essere tenuti con le modalità previste per legge a cura dei rispettivi organi responsabili:
a) il libro dei verbali delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
b) il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
c) il libro dei verbali delle riunioni dell'organo di controllo;
d) il libro degli associati;
g) tutti quegli altri libri prescritti dalla normativa civilistica e fiscale vigente e futura.
Tutti i summenzionati libri saranno tenuti presso la sede della Associazione, dove saranno a disposizione degli associati, che potranno consultarli previa richiesta scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 7 giorni.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione sarà sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione che dovrà, poi, convocare prontamente a tal fine un’assemblea degli associati che delibererà con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Con la stessa delibera si procederà alla messa in liquidazione ed alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia. 

ART. 16 REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con il verificarsi di dette condizioni e l’iscrizione della Associazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera “D” alla delibera dell’Assemblea del 27 ottobre 2020.